Home Normativa Nazionale Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza
  • Lunedì 01 Agosto 2011 19:14
    E-mail Stampa PDF
    Normativa/Nazionale

    Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza

    LEGGE n. 112 del 12/07/2011

    - - - - - - - - - - - - - - - - - -


    LEGGE 12 luglio 2011, n. 112

    Istituzione dell'Autorita' garante per  l'infanzia  e  l'adolescenza.
    (11G0154) , in G.U.R.I. del 19 luglio 2011, n. 166
    

     
     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato: 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
     
     
                                  promulga 
     
    la seguente legge: 
                                   Art. 1 
     
     
                     Istituzione dell'Autorita' garante 
                       per l'infanzia e l'adolescenza 
     
      1. Al fine di assicurare  la  piena  attuazione  e  la  tutela  dei
    diritti  e  degli  interessi  delle  persone  di  minore   eta',   in
    conformita' a quanto previsto dalle convenzioni  internazionali,  con
    particolare riferimento alla Convenzione sui diritti  del  fanciullo,
    fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge  27
    maggio 1991, n. 176,  di  seguito  denominata:  «Convenzione  di  New
    York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e
    delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950
    e  resa  esecutiva  dalla  legge  4  agosto  1955,  n.  848,  e  alla
    Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a
    Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge  20  marzo
    2003, n. 77, nonche' dal diritto dell'Unione europea  e  dalle  norme
    costituzionali  e  legislative  nazionali   vigenti,   e'   istituita
    l'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza,  di  seguito
    denominata «Autorita' garante», che esercita le funzioni e i  compiti
    ad essa assegnati  dalla  presente  legge,  con  poteri  autonomi  di
    organizzazione, con indipendenza amministrativa e  senza  vincoli  di
    subordinazione gerarchica. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
    Modalita' di  nomina,  requisiti,  incompatibilita'  e  compenso  del
                       titolare dell'Autorita' garante 
     
      1.  L'Autorita'  garante  e'  organo   monocratico.   Il   titolare
    dell'Autorita' garante e' scelto tra persone di notoria indipendenza,
    di   indiscussa   moralita'   e   di    specifiche    e    comprovate
    professionalita', competenza ed  esperienza  nel  campo  dei  diritti
    delle persone di minore eta' nonche' delle problematiche familiari ed
    educative di promozione e tutela delle persone di minore eta', ed  e'
    nominato con determinazione adottata d'intesa  dai  Presidenti  della
    Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
      2. Il titolare dell'Autorita' garante dura in carica quattro anni e
    il suo mandato e' rinnovabile una sola volta. 
      3. Per tutta la durata  dell'incarico  il  titolare  dell'Autorita'
    garante non puo' esercitare, a pena di  decadenza,  alcuna  attivita'
    professionale, imprenditoriale  o  di  consulenza,  non  puo'  essere
    amministratore o dipendente di enti pubblici o privati ne'  ricoprire
    altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura  o  rivestire  cariche
    elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di
    utilita' sociale, ordini professionali o comunque  in  organismi  che
    svolgono attivita' nei settori dell'infanzia e  dell'adolescenza.  Se
    dipendente  pubblico,  secondo  l'ordinamento  di  appartenenza,   e'
    collocato fuori ruolo o in aspettativa senza  assegni  per  tutta  la
    durata del mandato.  Il  titolare  dell'Autorita'  garante  non  puo'
    ricoprire cariche o  essere  titolare  di  incarichi  all'interno  di
    partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il
    periodo del mandato. 
      4. Al titolare dell'Autorita' garante e' riconosciuta un'indennita'
    di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo  di
    Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  comunque
    nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
              Competenze dell'Autorita' garante. Istituzione e 
             compiti della Conferenza nazionale per la garanzia 
                dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 
     
      1. All'Autorita' garante sono attribuite le seguenti competenze: 
        a) promuove l'attuazione della Convenzione di New  York  e  degli
    altri strumenti internazionali in materia di promozione e  di  tutela
    dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la  piena  applicazione
    della normativa europea e nazionale vigente in materia di  promozione
    della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza,  nonche'  del  diritto
    della  persona  di  minore  eta'  ad  essere   accolta   ed   educata
    prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro
    ambito familiare di appoggio o sostitutivo; 
        b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della  Convenzione
    europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a  Strasburgo
    il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77; 
        c) collabora all'attivita' delle reti internazionali dei  Garanti
    delle persone di minore eta' e all'attivita' di organizzazioni  e  di
    istituti internazionali di tutela e di promozione dei  loro  diritti.
    Collabora, altresi', con organizzazioni e istituti  di  tutela  e  di
    promozione dei diritti delle persone di minore eta'  appartenenti  ad
    altri Paesi; 
        d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle  delle
    persone di minore eta' e quelle  delle  associazioni  familiari,  con
    particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore  dell'
    affido e  dell'adozione,  nonche'  di  collaborazione  con  tutte  le
    organizzazioni e le reti internazionali,  con  gli  organismi  e  gli
    istituti  per  la  promozione  e  per  la  tutela   dell'infanzia   e
    dell'adolescenza operanti in Italia  e  negli  altri  Paesi,  con  le
    associazioni, con le organizzazioni non governative,  con  tutti  gli
    altri soggetti privati operanti  nell'ambito  della  tutela  e  della
    promozione dei diritti delle persone di minore eta' nonche' con tutti
    i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalita'  di
    tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta'; 
        e) verifica che alle persone di minore eta' siano garantite  pari
    opportunita' nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto
    alla salute e pari  opportunita'  nell'accesso  all'istruzione  anche
    durante la degenza e nei periodi di cura; 
        f) esprime il proprio parere sul piano  nazionale  di  azione  di
    interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo  dei  soggetti  in
    eta' evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento  di  cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.  103,  nei
    termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 16 della  legge  7
    agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,  prima  della  sua
    trasmissione  alla  Commissione   parlamentare   per   l'infanzia   e
    l'adolescenza  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,   del   citato
    regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  103
    del 2007; 
        g) segnala  al  Governo,  alle  regioni  o  agli  enti  locali  e
    territoriali interessati,  negli  ambiti  di  rispettiva  competenza,
    tutte le iniziative opportune per assicurare la  piena  promozione  e
    tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con  particolare
    riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione,
    alla salute; 
        h) segnala, in casi di emergenza, alle  autorita'  giudiziarie  e
    agli organi competenti la presenza di persone di minore eta' in stato
    di abbandono al fine della  loro  presa  in  carico  da  parte  delle
    autorita' competenti; 
        i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta
    periodicamente  al  Comitato  dei  diritti  del  fanciullo  ai  sensi
    dell'articolo 44 della  Convenzione  di  New  York,  da  allegare  al
    rapporto stesso; 
        l)  formula  osservazioni  e  proposte  sull'individuazione   dei
    livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
    sociali relativi alle persone di minore  eta',  di  cui  all'articolo
    117, secondo comma, lettera  m),  della  Costituzione,  e  vigila  in
    merito al rispetto dei livelli medesimi; 
        m)  diffonde  la   conoscenza   dei   diritti   dell'infanzia   e
    dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in  collaborazione
    con gli enti e con le istituzioni  che  si  occupano  di  persone  di
    minore eta', iniziative per  la  sensibilizzazione  e  la  diffusione
    della  cultura  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  finalizzata   al
    riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; 
        n)  diffonde  prassi  o  protocolli  di  intesa  elaborati  dalle
    amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali,  dagli
    ordini  professionali   o   dalle   amministrazioni   delegate   allo
    svolgimento delle  attivita'  socio-assistenziali,  che  abbiano  per
    oggetto i  diritti  delle  persone  di  minore  eta',  anche  tramite
    consultazioni  periodiche  con  le  autorita'  o  le  amministrazioni
    indicate;  puo'  altresi'  diffondere   buone   prassi   sperimentate
    all'estero; 
        o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni
    istituto atto a prevenire  o  risolvere  con  accordi  conflitti  che
    coinvolgano persone di minore eta', stimolando  la  formazione  degli
    operatori del settore; 
        p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita
    la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti  dell'infanzia  e
    dell'adolescenza di cui al  comma  7,  una  relazione  sull'attivita'
    svolta con riferimento all'anno solare precedente. 
      2. L'Autorita' garante esercita le competenze indicate nel presente
    articolo nel rispetto del principio di sussidiarieta' . 
      3. L'Autorita' garante puo' esprimere pareri al Governo sui disegni
    di legge del Governo medesimo nonche' sui progetti di legge all'esame
    delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di  tutela
    dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 
      4. L'Autorita' garante  promuove,  a  livello  nazionale,  studi  e
    ricerche    sull'attuazione    dei    diritti     dell'infanzia     e
    dell'adolescenza,  avvalendosi  dei   dati   e   delle   informazioni
    dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di  cui  all'articolo  1,
    comma 1250, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
    modificazioni,   dell'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia   e
    l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento  di  cui
    al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.  103,
    del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia  e
    l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui
    al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del  2007,  nonche'
    dell'Osservatorio  per  il  contrasto   della   pedofilia   e   della
    pornografia minorile, di cui  all'articolo  17,  comma  1-bis,  della
    legge 3 agosto  1998,  n.  269.  L'Autorita'  garante  puo'  altresi'
    richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi  di  cui  al
    presente comma. 
      5. L'Autorita' garante, nello svolgimento delle  proprie  funzioni,
    promuove le opportune sinergie con la  Commissione  parlamentare  per
    l'infanzia e l'adolescenza di  cui  all'articolo  1  della  legge  23
    dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale  delle
    relazioni presentate dalla medesima Commissione. 
      6. Nel rispetto delle  competenze  e  dell'autonomia  organizzativa
    delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle
    autonomie  locali  in  materia  di  politiche  attive   di   sostegno
    all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorita' garante  assicura  idonee
    forme di collaborazione  con  i  garanti  regionali  dell'infanzia  e
    dell'adolescenza o  con  figure  analoghe,  che  le  regioni  possono
    istituire con i  medesimi  requisiti  di  indipendenza,  autonomia  e
    competenza esclusiva in materia di infanzia  e  adolescenza  previsti
    per l'Autorita' garante. 
      7. Ai fini di cui al comma 6 e' istituita, senza nuovi  o  maggiori
    oneri per  la  finanza  pubblica,  la  Conferenza  nazionale  per  la
    garanzia dei diritti dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  di  seguito
    denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorita' garante e composta
    dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o  da  figure
    analoghe, ove istituiti. La Conferenza  e'  convocata  su  iniziativa
    dell'Autorita' garante o su richiesta della maggioranza  dei  garanti
    regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe. 
      8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle
    regioni, svolge i seguenti compiti: 
        a) promuove l'adozione di linee  comuni  di  azione  dei  garanti
    regionali o di figure analoghe  in  materia  di  tutela  dei  diritti
    dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul  piano  regionale  e
    nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali; 
        b) individua forme di costante scambio di dati e di  informazioni
    sulla condizione delle persone di minore eta' a livello  nazionale  e
    regionale. 
      9. L'Autorita' garante segnala alla procura della Repubblica presso
    il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle  persone  di
    minore eta', e alla procura della  Repubblica  competente  abusi  che
    abbiano rilevanza penale  o  per  i  quali  possano  essere  adottate
    iniziative di competenza della procura medesima. 
      10.  L'Autorita'  garante  prende  in   esame,   anche   d'ufficio,
    situazioni generali e particolari delle quali e' venuta a  conoscenza
    in qualsiasi modo, in cui e' possibile ravvisare la violazione, o  il
    rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore eta',  ivi
    comprese quelle riferibili ai mezzi  di  informazione,  eventualmente
    segnalandole agli organismi cui e' attribuito il potere di  controllo
    o di sanzione. 
      11. L'Autorita' garante puo' formulare osservazioni e proposte  per
    la  prevenzione  e  il  contrasto   degli   abusi   sull'infanzia   e
    sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto
    2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e  della
    legge 6 febbraio 2006, n. 38,  recante  disposizioni  in  materia  di
    lotta  contro   lo   sfruttamento   sessuale   dei   bambini   e   la
    pedopornografia  anche  a  mezzo  Internet,  nonche'  dei  rischi  di
    espianto  di  organi  e  di  mutilazione   genitale   femminile,   in
    conformita' a quanto previsto dalla  legge  9  gennaio  2006,  n.  7,
    recante disposizioni concernenti la prevenzione e  il  divieto  delle
    pratiche di mutilazione genitale femminile. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                   Informazioni, accertamenti e controlli 
     
      1.   L'Autorita'   garante   puo'   richiedere    alle    pubbliche
    amministrazioni, nonche' a qualsiasi soggetto pubblico,  compresi  la
    Commissione per le adozioni internazionali  di  cui  all'articolo  38
    della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,  e  il
    Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33  del  testo
    unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
    e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di  cui  al   decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,  e  a
    qualsiasi ente privato di  fornire  informazioni  rilevanti  ai  fini
    della tutela  delle  persone  di  minore  eta',  nel  rispetto  delle
    disposizioni previste dal codice in materia di  protezione  dei  dati
    personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
      2.  L'Autorita'  garante  puo'  richiedere   alle   amministrazioni
    competenti di accedere a dati e informazioni, nonche' di procedere  a
    visite e ispezioni, nelle forme e con le modalita' concordate con  le
    medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche  o  private  ove
    siano presenti persone di minore eta' . 
      3. L'Autorita' garante puo' altresi' effettuare visite  nei  luoghi
    di cui alle lettere b), c), d) ed e)  del  comma  1  dell'articolo  8
    delle norme di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  272,
    previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i  minorenni
    o del giudice che procede. 
      4. L'Autorita'  garante  puo'  richiedere  ai  soggetti  e  per  le
    finalita' indicate al comma 1 di accedere  a  banche  di  dati  o  ad
    archivi, nel rispetto  delle  disposizioni  previste  dal  codice  in
    materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
      5. I procedimenti di competenza dell'Autorita' garante si  svolgono
    nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge  7  agosto  1990,  n.
    241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                               Organizzazione 
     
      1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante per  l'infanzia  e
    l'adolescenza,  di   seguito   denominato   «Ufficio   dell'Autorita'
    garante», posto alle dipendenze dell'Autorita' garante,  composto  ai
    sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio
    1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti  ad
    altre   amministrazioni   pubbliche,   in   posizione   di    comando
    obbligatorio, nel numero massimo di dieci  unita'  e,  comunque,  nei
    limiti delle risorse del  fondo  di  cui  al  comma  3  del  presente
    articolo, di  cui  una  di  livello  dirigenziale  non  generale,  in
    possesso  delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'
    necessari in  relazione  alle  funzioni  e  alle  caratteristiche  di
    indipendenza e imparzialita'  dell'Autorita'  garante.  I  funzionari
    dell'Ufficio  dell'Autorita'  garante  sono  vincolati  dal   segreto
    d'ufficio. 
      2.   Le    norme    concernenti    l'organizzazione    dell'Ufficio
    dell'Autorita' garante e il luogo dove  ha  sede  l'Ufficio,  nonche'
    quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate,
    entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
    legge, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
    proposta   dell'Autorita'   garante.   Ferme   restando   l'autonomia
    organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorita' garante,
    la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono
    messi a disposizione dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
    senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo
    3  e  per  le  attivita'  connesse  e  strumentali,  nonche'  per  il
    funzionamento  dell'Ufficio  dell'Autorita'  garante,  sono  poste  a
    carico di  un  fondo  stanziato  a  tale  scopo  nel  bilancio  della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in  apposita  unita'
    previsionale di base  dello  stesso  bilancio  della  Presidenza  del
    Consiglio dei Ministri. 
      4. L'Autorita' garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed  e'
    soggetta agli ordinari controlli contabili. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                               Forme di tutela 
     
      1. Chiunque puo' rivolgersi all'Autorita' garante, anche attraverso
    numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti, per la  segnalazione
    di violazioni ovvero di  situazioni  di  rischio  di  violazione  dei
    diritti delle persone di minore eta'. 
      2. Le procedure e le modalita' di presentazione delle  segnalazioni
    di cui al comma 1 sono stabilite  con  determinazione  dell'Autorita'
    garante, fatte  salve  le  competenze  dei  servizi  territoriali,  e
    assicurano  la  semplicita'  delle  forme  di   accesso   all'Ufficio
    dell'Autorita' garante, anche mediante strumenti telematici. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                            Copertura finanziaria 
     
      1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'articolo  5   della
    presente legge, pari ad euro  750.000  per  l'anno  2011  e  ad  euro
    1.500.000 a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede,  quanto  a  euro
    750.000  per   l'anno   2011,   mediante   corrispondente   riduzione
    dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  19,  comma  3,  del
    decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C
    allegata alla legge 13 dicembre  2010,  n.  220,  e,  quanto  a  euro
    1.500.000  a  decorrere  dall'anno  2012,   mediante   corrispondente
    riduzione  delle  proiezioni  per  gli  anni  2012   e   2013   dello
    stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
    del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del  programma  «Fondi
    di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello
    stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
    l'anno 2011, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
    relativo al medesimo Ministero. 
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo  2,  comma  4,
    della  presente  legge,  pari  ad  euro  200.000  annui  a  decorrere
    dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente
    riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19,  comma
    3,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  e,  a  decorrere
    dall'anno 2012, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
    per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
    parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2011-2013,
    nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
    missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2011,   allo   scopo
    parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
    Ministero. 
      3. Salvo quanto disposto dai commi 1  e  2,  dall'attuazione  della
    presente legge non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
    della finanza pubblica. 
      4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
     
      Data a Roma, addi' 12 luglio 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                      Berlusconi,     Presidente      del
                                      Consiglio dei Ministri 
     
                                      Carfagna,  Ministro   per   le pari
                                      opportunita' 
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
     
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
        Camera dei deputati (atto n. 2008): 
        Presentato  dal  Ministro   senza   portafoglio   per   le   pari
    opportunita' (Carfagna) l'11 dicembre 2008. 
        Assegnato alle Commissioni riunite I  (Affari  costituzionali)  e
    XII (Affari sociali), in sede  referente,  il  5  gennaio  2009,  con
    pareri delle Commissioni II, III, V, XI, XIV e Questioni regionali. 
        Esaminato dalle Commissioni I e XII, in sede referente, il  12  e
    26 febbraio 2009, il 12 e 17 marzo 2009, il 20 maggio 2009, il  21  e
    27 luglio 2009, il 23 settembre 2009, il 15 e 22 febbraio 2011, l'8 e
    9 marzo 2011. 
        Esaminato in aula il 29 settembre 2009, il 6 e 7 ottobre 2009  ed
    approvato il 16 marzo 2011. 
        Senato della Repubblica (atto n. 2631): 
        Assegnato alla Commissione 1^ (Affari  costituzionali),  in  sede
    referente, il 24 marzo 2011, con pareri delle Commissioni 2^, 3^, 5^,
    12^, 14^ e Questioni regionali. 
        Esaminato dalla Commissione 1^, in sede referente,  il  13  e  19
    aprile 2011, il 4 e 24 maggio 2011 e il 7 giugno 2011. 
        Relazione scritta annunciata il 10 giugno 2011 (atto  n.  2631/A)
    relatore on. Anna Maria Serafini. 
        Esaminato in Aula il 7, 14 e 15 giugno 2011 ed  approvato  il  22
    giugno 2011. 
    
            
    
     
Mondolegale 2011
powered by SviluppoeConsulenza.com